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Agenti e/o Agenzie

Contratto di Agenzia Plurimandataria

Tra

La CARDS-XYZ S.R.L.S. UNIPERSONALE, con sede in VIA PRATOMAGNO PAL. 27 N. 4, 98121 MESSINA, Partita Iva / Codice Fiscale: 03795710833 / 03795710833, PEC: cards-xyz@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina al N°: ME-261033, in persona del legale rappresentante, sig. MILANO VINCENZO, nel proseguo denominata anche per brevità "SOCIETA " ovvero "PROPONENTE"

e

L'AGENTE/AGENZIA DI COMMERCIO _________________, Partita Iva e Codice Fiscale: _________________ / _________________, con sede in _________________, PEC: _________________, iscritto/a alla Camera di Commercio di _________________ al N° _________________ in persona del legale rappresentante, sig. _________________, nel proseguo denominata anche per brevità "AGENZIA" ovvero "AGENTE"

PREMESSO

tanto premesso:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Con il presente Contratto, la PROPONENTE affida all'AGENTE, che accetta, l'incarico di promuovere per conto della PROPONENTE la distribuzione, commercializzazione e l'acquisizione di proposte d'ordine con riguardo alla fornitura di servizi ed ai prodotti software ed hardware da questi distribuiti e commercializzati, limitatamente al territorio di competenza indicato al successivo articolo 6 del presente contratto;

2. L'AGENTE, sempre nell'ambito dell'incarico del presente accordo e con riferimento al medesimo territorio, si impegna altresì a prestare in favore della PROPONENTE una generale attività di assistenza e consulenza nella predisposizione di analisi di mercato e nella gestione dei rapporti con la clientela.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AGENTE

1. In esecuzione dell'incarico di cui al presente accordo, L'AGENTE si impegna, in particolare, a svolgere le seguenti attività:

2. Gli obblighi di cui al presente articolo rivestono carattere essenziale del presente accordo e il mancato adempimento ad una sola delle obbligazioni indicate nei commi che precedono costituirà valido motivo di recesso da parte della PROPONENTE.

ART. 4 - ASSENZA DI RAPPRESENTANZA

1. L'AGENTE si limiterà a gestire i rapporti con il cliente al fine di consentire a questi di poter sottoscrivere un contratto di fornitura ovvero uno o più ordini e facilitarne i rapporti ma non potrà in alcun caso concludere contratti né impegnare la PROPONENTE.

ART. 5 - ESCLUSIVA TERRITORIALE

Per territorio le parti intendono una specifica area geografica ove ricadono i clienti di interesse; oppure è possibile intendere uno specifico canale di vendita quali ad esempio edicole o cartolerie; oppure un settore merceologico come ad esempio Commercio all'ingrosso, Grande Distribuzione Organizzata, ecc; inoltre per territorio si può intendere anche semplicemente uno o più clienti identificati con il relativo codice fiscale. Ai sensi dell'art. 1743 C.C., L'AGENTE non potrà in alcun modo assumere, nello stesso territorio zona, l'incarico di promuovere per conto di aziende concorrenti della PROPONENTE la vendita di servizi riconducibili alla medesima, salvo espressa autorizzazione della PROPONENTE.

ART. 6 - TERRITORIO

L'AGENTE dovrà esplicare la propria attività professionale all'interno del Territorio assegnato, così come descritto nell'ALLEGATO D; tuttavia è in piena facoltà delle parti proporre una modifica alla predetta zona in considerazione di esigenze commerciali; tale proposta di variazione sarà comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta e qualora le parti, a seguito della modifica proposta, non dovessero raggiungere l'accordo, la parte che ha fatto la proposta può recedere dal contratto senza alcun pregiudizio; in tal caso la PROPONENTE dovrà riconoscere all'AGENTE le provvigioni maturate al momento del recesso e le provvigioni che matureranno in seguito per effetto dei contratti sottoscritti tra la mandataria ed i clienti procacciati dall'AGENTE.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. L'AGENTE sarà tenuto a svolgere la propria attività professionale adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il più proficuo sviluppo degli affari della PROPONENTE ed il miglior sfruttamento del mercato.

In ogni caso, l'AGENTE dovrà operare con la diligenza, la correttezza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale.

2. In particolare nell'esercizio delle attività oggetto del presente incarico, l'AGENTE si proporrà ai potenziali clienti solo ed esclusivamente nella sua qualità di AGENTE della PROPONENTE e, conseguentemente, sarà tenuto ad utilizzare nella corrispondenza, tramite email aziendale, la qualifica sopra riportata.

ART. 8 - INDIPENDENZA DELL'AGENTE

L'AGENTE svolgerà la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della PROPONENTE. L'AGENTE potrà pertanto determinare liberamente i modi ed i tempi con cui fornire la prestazione richiesta.

ART. 9 - PREZZI E SCONTI

1. Le proposte di ordine acquisite dall'AGENTE dovranno essere conformi alle norme ed alle tariffe stabilite dalla PROPONENTE.

2. L'AGENTE non potrà in alcun modo proporre sconti né accordare dilazioni di pagamento che non siano stati espressamente autorizzati dalla PROPONENTE. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra descritte, saranno addebitati direttamente all'AGENTE tutti gli oneri conseguiti alla concessione di sconti e/o dilazioni di pagamento.

ART. 10 - CALCOLO DELLE PROVVIGIONI E DEI PREMI

1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione del presente incarico, la PROPONENTE riconoscerà all'agente una provvigione da calcolarsi con le modalità di cui al presente articolo. La provvigione dovuta all'agente sarà calcolata al netto dell'IVA ed al lordo di eventuali penali e sulla provvigione stessa verranno effettuate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge di cui all'allegato A.

2. All'AGENTE sono riconosciute le spese di vitto, alloggio e viaggio che verranno fatturate separatamente previa autorizzazione da parte della PROPONENTE e relativa presentazione della documentazione di spesa che dovrà essere intestata alla PROPONENTE.

3. All'AGENTE, per casi eccezionali e previa autorizzazione della PROPONENTE, potranno essere effettuati acconti mensili come anticipi sulla provvigione maturata di cui all'allegato B.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI E DEI PREMI

1. La liquidazione di quanto dovuto all'agente in base all'articolo precedente sarà effettuata trimestralmente previo invio da parte della PROPONENTE dell'estratto conto delle provvigioni al più tardi entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre, ove per trimestre si intende quello da calendario (Gen-Mar; Apr-Giu; Lug-Set; Ott-Dic).

2. L'AGENTE emetterà la fattura proforma per l'importo relativo alle provvigioni maturate e la fattura elettronica a seguito dell'avvenuto pagamento.

3. L'estratto conto delle provvigioni si intenderà integralmente accettato ove L'AGENTE non provveda, entro sessanta (60) giorni dal suo ricevimento, a contestare in materia motivata l'importo e le modalità di calcolo.

4. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse.

ART. 12 - PROVVIGIONI NON DOVUTE

In merito alle provvigioni previste dal presente contratto, le parti espressamente riconoscono che L'AGENTE non è autorizzato ad incassare somme dai clienti e pertanto nessuna provvigione o compenso gli sarà dovuto a tale titolo neanche al momento della cessazione del rapporto.

ART. 13 - MATERIALE INFORMATIVO

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente incarico, la PROPONENTE fornirà all'AGENTE tutto il materiale informativo relativo a Prodotti e metterà a disposizione dell'AGENTE quanto necessario per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.

2. Resta inteso che il materiale fornito all'AGENTE rimane di esclusiva proprietà della PROPONENTE alla quale dovrà essere immediatamente restituito in caso di cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa di cessazione, sia in caso di semplice richiesta della PROPONENTE.

ART. 14 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Nel caso in cui la PROPONENTE, per qualsiasi ragione, decida di cessare totalmente o parzialmente tutte o parte delle attività svolte in esecuzione del presente incarico, il presente contratto potrà essere risolto automaticamente, previa comunicazione da parte della PROPONENTE della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. In tal caso la PROPONENTE dovrà riconoscere all'AGENTE le provvigioni così come riportate nell'allegato C.

ART. 15 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente contratto ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti. Rimane sempre il diritto di recesso dallo stesso in qualunque momento, senza obbligo di specificarne i motivi, purchè comunicato all'altra parte tramite PEC nella quale venga indicato il giorno ultimo del rapporto lavorativo.

ART. 16 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

1. Con la sottoscrizione del presente accordo L'AGENTE si impegna a trattare con assoluta riservatezza qualsiasi dato, informazione concernente l'organizzazione e i metodi di produzione della PROPONENTE nonché a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del contratto, segreti commerciali o aziendali, né ad utilizzarli a fini estranei al presente contratto.

2. L'AGENTE si impegna altresì a non dare in visione a persone estranee e a non divulgare in alcun modo il contenuto dei documenti (statistiche, circolari, materiale informativo, etc.) ricevuti in relazione al presente contratto.

3. Le parti si danno atto che questa clausola riveste carattere essenziale.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto si considera risolto automaticamente ed immediatamente se viene meno l'inosservanza da parte dell'AGENTE degli obblighi o doveri di cui agli artt. 3,5,7,9,13,16.

2. Nessuna indennità sarà dovuta in caso di risoluzione del contratto conseguente ad inadempienze contrattuali dell'AGENTE.

ART. 18 - COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, L'AGENTE risultasse debitore nei confronti della PROPONENTE per maggiori anticipazioni ricevute o per qualsiasi altro titolo, si potrà operare la compensazione del credito della PROPONENTE con l'eventuale importo dovuto ALL'AGENTE.

ART. 19 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti hanno il diritto di cedere, o comunque delegare in qualsiasi modo, i propri diritti ed obblighi di cui al contratto a qualsiasi società partecipata o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, dandone comunicazione scritta all'altra parte che può sollevare eccezioni non vincolanti; qualora le parti non dovessero pervenire ad un accordo, il contratto si intenderà risolto senza alcun pregiudizio per le parti, fatto salvo quanto disposto dall'allegato C.

2. Salvo quanto disposto al successivo art. 20, L'AGENTE non ha il diritto di cedere, delegare o altrimenti disporre dei suoi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza il previo consenso scritto della PROPONENTE.

ART. 20 - SUB AGENTI/DIPENDENTI AGENTI

1. L'AGENTE può nominare dei sub-agenti o suoi collaboratori per svolgere l'attività oggetto del contratto senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto contrattuale tra ia PROPONENTE e tali persone.

2. Gli eventuali sub-agenti, ausiliari e/o collaboratori dell'AGENTE, della cui opera questi si avvarrà, sotto propria esclusiva responsabilità, risponderanno direttamente dell'AGENTE medesimo.

3. L'AGENTE si obbliga a far si che nessuno dei suoi collaboratori faccia uso dei segni distintivi della PROPONENTE, salvo espresso consenso scritto della stessa PROPONENTE.

ART. 21 - RESPONSABILITA'

1. L'AGENTE si obbliga a tenere indenne la PROPONENTE da qualsiasi pretesa, comunque connessa con il contratto, avanzata da terzi e/o suoi collaboratori e dipendenti, nei confronti della PROPONENTE, anche dopo la cessazione del contratto

2. La PROPONENTE non sarà responsabile nei confronti dell'AGENTE per eventuali perdite dirette o indirette, danni o pregiudizi di alcun genere, inclusa la perdita di profitti, affari, contratti, entrate, opportunità commerciali che L'AGENTE o terzi subiscano dal contratto.

3. Le previsioni del presente articolo continueranno ad essere applicate nonostante la scadenza o la cessazione, per qualunque ragione, del contratto.

ART. 22 - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL PRESENTE CONTRATTO

Resta inteso che i rapporti tra le Parti sono regolati esclusivamente dal presente contratto e che qualsiasi patto aggiunto o contrario allo stesso, sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto scritto, firmato dalle parti e successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.

ART. 23 - RINVIO ALLA NORMATIVA DI LEGGE

Quanto non espressamente contenuto o previsto dal presente accordo, valgono le norme degli Accordi Economici Collettivi per Agenti e Rappresentanti di Commercio vigenti e del codice civile.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente scrittura, sarà competente in esclusiva il Foro di MESSINA, anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Letto e sottoscritto in data....................

LA PROPONENTEL'AGENTE
(Timbro e Firma) (Timbro e Firma)